Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ultima modifica 8 maggio 2024

Il cittadino interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale. Di seguito si rendono noti gli strumenti riconosciuti dalla legge, in favore dei soggetti interessati, in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

 


TUTELA GIURISDIZIONALE

 

L'organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti/interessi è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che ha sede a Venezia, Cannaregio 2277 (https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/index.html)

TERMINI PER PRESENTARE UN RICORSO PER ATTI E/O PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN GENERALE:

a) 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza;
b) entro 30 giorni, a pena di decadenza, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

TERMINI PER PRESENTARE UN RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'azione può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

TERMINI PER FARE RICORSO: SU RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

 


TUTELA AMMINISTRATIVA

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

Può essere presentato Ricorso straordinario al Capo dello Stato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo.

FUNZIONARIO ANTI RITARDO

In caso di ritardo o inadempimento da parte di un ufficio del Comune, il cittadino può rivolgersi al funzionario anti-ritardo affinché sostituisca l'ufficio inadempiente e porti a conclusione il procedimento. Il funzionario anti-ritardo deve concludere il procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti per la conclusione del procedimento.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ANTI-RITARDO

Se il responsabile del procedimento è un dipendente non dirigente, i cittadini devono rivolgersi al dirigente del settore/area dalla quale lo stesso dipende.
Si allega il link della pagina relativa all’organizzazione dell’Ente, ai nomi dei dirigenti, ai compiti attributi ai vari uffici: http://myportal-ci392k.regione.veneto.it/myportal/C_I392K/amministrazione/uffici
Se il responsabile del procedimento è un dirigente, i cittadini possono rivolgersi al segretario comunale.

A CHI È RIVOLTO

Ricorrere al Funzionario anti-ritardo è un diritto di tutti i cittadini. Chiunque abbia un procedimento amministrativo in corso e verifichi un ritardo nei tempi di conclusione da parte del Comune, può fare domanda di attivazione di questa figura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, indirizzata al funzionario anti-ritardo competente, deve essere presentata al Comune inviando una richiesta:
- per posta certificata all’indirizzo: sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.net
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di San Vito di Cadore, Corso Italia n. 43 - 32046 San Vito di Cadore (BL);
- tramite fax al n. 0436 890144;
- a mano all’ufficio protocollo o all’ufficio relazioni con il pubblico, siti in Corso Italia n. 43 - 32046 San Vito di Cadore (BL).
Alla domanda, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

TEMPI E ITER DELLA PRATICA

Il funzionario anti-ritardo, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, assicura che il procedimento venga concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO

Nel caso si verifichi un ritardo nell'adozione del procedimento, il Comune è tenuto al risarcimento del danno ingiusto, causato dalla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
In caso di controversie il cittadino, può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In via sperimentale e solo per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, è stato introdotto il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo.
L'indennizzo è previsto solo per i procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte che non vengono conclusi entro il termine.
Sono tenuti a versare l'indennizzo: il Comune procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo, ma anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
L'indennizzo per il ritardo da corrispondere all'interessato è pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo (con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento) e comunque per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro.

COME SI OTTIENE L’ INDENNIZZO DA RITARDO

Per ottenere l'indennizzo da ritardo, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, l'istante deve preventivamente attivare il Funzionario anti-ritardo (soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso d’inerzia dell’organo competente).
Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato deve presentare istanza alla amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.
Se il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento o non liquida l'indennizzo maturato fino a quella data, il cittadino interessato può proporre ricorso avverso al silenzio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto congiuntamente alla domanda per ottenere l'indennizzo.


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